Regolamento Comitato UNPLI Basilicata

UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D’ITALIA
COMITATO REGIONALE UNPLI PRO LOCO BASILICATA APS
REGOLAMENTO GENERALE

TITOLO I – PROCEDURE DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE REGIONALI

Articolo 1 – Procedure comuni

1.1 L’Assemblea Regionale è convocata con delibera del Consiglio Regionale, inviata a tutte le Pro Loco iscritte e comunicata per conoscenza all’UNPLI Nazionale almeno venti giorni prima della data di svolgimento per permettere l’invio di un proprio rappresentante. La convocazione dell’Assemblea Regionale deve pervenire alle Pro Loco iscritte almeno 20 giorni prima della data di svolgimento mediante posta elettronica e portata a conoscenza con avviso pubblicato sul sito ufficiale dell’UNPLI BASILICATA.

1.2 Possono partecipare all’Assemblea Regionale, con diritto di voto, tutte le Pro Loco in possesso dei requisiti di cui all’art. 3.8 dello Statuto UNPLI BASILICATA, regolarmente iscritte nei libri sociali da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota sociale.

1.3 Ogni Pro Loco avente diritto al voto può rappresentare per delega non più di una Pro Loco avente i requisiti di cui all’art. 3.8 dello Statuto UNPLI BASILICATA. La delega deve risultare per iscritto, sottoscritta dal Presidente delegante ed accompagnata da un suo valido documento di identità.

1.4 L’Assemblea Regionale è presieduta dal Presidente Regionale in carica che provvede alla verifica della sua validità statutaria.

1.5 Salvo diversa disposizione di legge o statutaria, le decisioni dell’Assemblea Regionale sono valide a maggioranza dei voti espressi dai presenti, senza tenere conto del numero degli astenuti. Di norma e salvo quanto qui o altrove disposto, le deliberazioni sono assunte con voto palese.

1.6 Il Presidente dell’Assemblea Regionale dirige i lavori, concede e toglie la parola a coloro che intervengono, stabilisce la durata massima ed il numero degli interventi, ammette le mozioni d’ordine ponendole in discussione e determinandone la precedenza, le quali devono essere presentate unicamente in forma scritta entro l’inizio dei lavori assembleari, determina le modalità di votazione, salvo diversa disposizione di legge e statutaria.

1.7 Il verbale della Assemblea Regionale, redatto dal Segretario Regionale deve essere trasmesso alla Segreteria Nazionale entro trenta giorni dalla data di svolgimento della stessa.

TITOLO II – PROCEDURE ELETTORALI DEGLI ORGANI CENTRALI

Articolo 2 – Competenze elettorali dell’Assemblea Regionale

2.1 All’Assemblea Regionale elettiva, salvo le ipotesi di cui all’art. 8.5 dello Statuto UNPLI BASILICATA, compete:

  • l’elezione del Presidente Regionale;
  • l’elezione dei componenti il Consiglio Regionale;
  • l’elezione dei componenti della Giunta Esecutiva Regionale e del Vicepresidente vicario;
  • l’elezione del Collegio Regionale dei Probiviri;
  • l’elezione dei componenti dell’Organo di controllo;
  • la nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
  • l’elezione dei rappresentanti alle Assemblee Nazionali e agli Organi Nazionali.
Articolo 3 – Procedure elettorali

3.1 Ogni Pro Loco, avente i requisiti di cui all’art. 3.8 dello Statuto UNPLI BASILICATA, può presentare un solo ed unico candidato alle cariche elettive di cui al precedente art. 2.1, lett. a), b), c), d), e), f) e g).      

 

3.2 Ogni candidato deve sottoscrivere la propria candidatura, specificando di rappresentare una Pro Loco nelle condizioni di cui all’art. 3.8 dello Statuto UNPLI BASILICATA e di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 23 dello Statuto UNPLI BASILICATA e di non rientrare nelle ulteriori situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità di cui al presente Regolamento. 

 

3.3 La dichiarazione di cui al comma precedente va sottoscritta congiuntamente dal candidato e dal Presidente della Pro Loco. 

 

3.4 La candidatura a Presidente Regionale deve essere sostenuta da almeno 10 (dieci) Pro Loco aventi diritto di voto; quella a componente dell’Organo di Controllo e Probiviro Regionale, da almeno 6 (sei) Pro Loco, nelle condizioni di cui all’art. 3.8 dello Statuto UNPLI BASILICATA.

 

3.5 Tutte le candidature, redatte su apposita modulistica, devono pervenire alla Segreteria Regionale almeno 15 (quindici) giorni prima dell’Assemblea Regionale elettiva.             

 

3.6  Nel caso in cui non vi siano candidature sufficienti, l’Assemblea Regionale potrà derogare ai termini sopra indicati. 

 

3.7 Salvo quanto previsto dall’art. 5 del presente Regolamento, risultano eletti il candidato o i candidati che hanno ricevuto più preferenze. In caso di parità prevale il rappresentante della Pro Loco con maggiore anzianità di iscrizione all’UNPLI o, in difetto, per sorteggio; i non eletti, nell’ordine, potranno sostituire gli eletti in caso di successive surroghe.

 

3.8 Tutte le votazioni riferite a persone debbono essere effettuate esclusivamente a scrutinio segreto, ai sensi dell’art. 24.3 dello Statuto UNPLI BASILICATA, mediante schede appositamente predisposte.    

 

3.9 La disposizione delle candidature sulle schede viene stabilita secondo l’ordine alfabetico dei  candidati.          

 

3.10  Le schede sono bloccate: la cancellazione o l’aggiunta di nominativi invalidano la scheda. A ciascun elettore verrà consegnata una scheda per ogni singola elezione di cui all’art. 2.1 del  presente Regolamento.            

 

3.11 Le preferenze da esprimere nelle elezioni non possono superare il numero di 4 per il Consiglio  e  tre per i Collegi.             

 

3.12  Nel caso che vi sia un unico candidato l’elezione potrà avvenire anche per acclamazione.

 

3.13  L’Assemblea Regionale elettiva è presieduta provvisoriamente dal Presidente Regionale in carica e subito dopo l’elezione dal Presidente neoeletto. L’Assemblea Regionale elettiva, quale suo primo atto, elegge fra i partecipanti il proprio ufficio di presidenza composto da un Presidente, un Segretario e tre scrutatori, che non siano incompatibili con candidati a cariche elettive.            

 

3.14 Di tutte le operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale, firmato dal Presidente del seggio e sottoscritto dagli scrutatori, da allegare al verbale della riunione in cui si effettua  la votazione.    

 

3.15 Il Presidente dell’Assemblea proclama ufficialmente tutti gli eletti.      

 

3.16  Eventuali irregolarità emerse nel corso dell’Assemblea Regionale elettiva vanno denunciate, a  pena di inammissibilità del ricorso, entro due giorni dalla data di svolgimento della stessa esclusivamente al Collegio Regionale dei Probiviri, che deve decidere in via definitiva entro i successivi tre giorni; il ricorso deve essere inoltrato tramite posta elettronica ordinaria o  certificata direttamente alla segreteria regionale UNPLI BASILICATA. Nell’ipotesi di elezione dei rappresentanti al Consiglio Nazionale verrà applicato l’art. 4.13 del Regolamento Elettorale di cui all’art. 9.4 lett. e) dello Statuto UNPLI.         

 

3.17  Il Collegio Regionale dei Probiviri competente è quello neoeletto, salvo il caso che le  irregolarità denunciate riguardino irregolarità dell’Assemblea o lo riguardino direttamente nella sua collegialità o nelle persone di propri componenti; in tale ultima particolare situazione sarà il precedente Collegio ad emettere la decisione.  

Articolo 4 – Elezione del Presidente Regionale

4.1 Il Presidente Regionale è eletto dall’Assemblea Regionale elettiva a maggioranza semplice dei voti.

4.2 Possono candidarsi alla carica di Presidente Regionale soci tesserati da almeno tre anni con Pro Loco associate all’UNPLI ininterrottamente da almeno quattro ed avente diritto di voto.

4.3 La candidatura ed il Programma di mandato vanno depositati in Segreteria Regionale non meno di dieci (10) giorni prima della data fissata per l’Assemblea elettiva.

4.4 La Commissione Verifica Poteri accerta l’esistenza dei già menzionati requisiti e di quelli previsti all’art. 3.4 del presente regolamento entro 5 giorni dal termine di scadenza delle candidature e nei 3 giorni successivi, se sanabile, il candidato dovrà provvedere a regolarizzare la sua posizione. In mancanza la candidatura non potrà essere accolta.

Articolo 5 – Elezione del Consiglio Regionale

5.1 Il Consiglio Regionale è formato dal Presidente Regionale e da 6 (sei) consiglieri eletti dall’Assemblea Regionale elettiva fra coloro che siano iscritti da almeno 3 anni ad una Pro Loco associata all’UNPLI BASILICATA.

5.2 Per l’elezione dei propri componenti, al fine garantire la rappresentanza su base territoriale, il Consiglio Regionale, almeno 90 giorni prima della data delle elezioni, individua 1 (uno) o piùCollegi territoriali sulla base delle articolazioni periferiche di cui all’art. 6.1 dello Statuto.

5.3 Fatto salvo il diritto di rappresentanza di ciascun Collegio, laddove il numero dei Consiglieri da eleggere sia superiore rispetto al numero dei Collegi, il numero residuo dei Consiglieri Regionali da eleggere nei singoli Collegi territoriali è determinato dal numero totale delle Pro Loco associate al 31 dicembre dell’anno precedente allo svolgimento delle Assemblee elettive.

5.4 Il rapporto fra il numero totale delle Pro Loco associate e il numero residuo dei Consiglieri Regionali da eleggere, determinerà il quorum, senza alcun arrotondamento, necessario per l’assegnazione degli ulteriori seggi ai Collegi Territoriali.

5.5 Il quorum come determinato, detratto dal numero complessivo delle Pro Loco appartenenti aiCollegi territoriali assegnatari dei seggi residui, determina i resti di ciascun Collegio, ai quali verranno ulteriormente e in ordine decrescente assegnati i seggi residui.

5.6 In caso di parità di resti per l’assegnazione dell’ultimo seggio fra due o più Collegi, il calcolo dei resti, esclusivamente per i Collegi interessati, sarà determinato calcolando a ritroso di anno in anno il numero delle Pro Loco appartenenti a quegli specifici Collegi, fino a quando la situazione di parità non sarà superata.

5.7 Per ogni Collegio, ciascuna Pro Loco del relativo territorio può candidare un proprio rappresentante, ai sensi dell’art. 3 del presente Regolamento.

5.8 Nell’ambito di ciascun Collegio, l’ufficio della Segreteria Regionale forma apposite liste sulla base dei candidati indicati dalle Pro Loco.

5.9 Ogni Pro Loco potrà esprimere il proprio voto nell’ambito del Collegio di appartenenza.

5.10 La disposizione delle candidature sulle schede elettorali viene stabilita secondo l’ordine alfabetico dei candidati; le schede elettorali sono bloccate e l’eventuale cancellazione o aggiunta di nominativi invalidano la scheda; ogni elettore esprime un numero di preferenze pari al numero dei candidati da eleggere nel Collegio.

5.11 Sono eletti alla carica di Consigliere coloro che ottengono il maggior numero di preferenze. I primi esclusi della lista formeranno la graduatoria di riserva per eventuali surroghe nel corso del mandato. Qualora due o più candidati ottengano parità di consensi risulterà eletto il candidato la cui Pro Loco ha maggiore anzianità d’iscrizione all’Unpli e, nel caso di ulteriore parità, risulterà eletto il candidato più anziano di età.

5.12 In mancanza di candidati da eleggere su uno o più Collegi, i seggi residui verranno assegnati ai candidati non eletti che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze su base regionale.

Articolo 6 – Elezione del Vicepresidente e della Giunta Esecutiva Regionale

6.1 La Giunta Esecutiva Regionale, se istituita, si compone del Presidente Regionale, che la presiede, dal Vicepresidente vicario e da altri componenti fino al raggiungimento di un numero complessivo non superiore alla metà dei componenti del Consiglio Regionale.

6.2 Il Presidente neoeletto indica all’Assemblea i soggetti che intende proporre per la carica di Vicepresidente e di componente della Giunta Esecutiva Regionale determinandone il numero.

6.3 L’Assemblea provvede alla elezione del Vicepresidente e dei componenti della Giunta Esecutiva Regionale sulla base della proposta del Presidente.

6.4 Per l’elezione è sufficiente la maggioranza semplice.

6.5 In caso di decadenza o di dimissione del Vicepresidente o di uno o più componenti della Giunta Esecutiva Regionale durante il corso del mandato, il Presidente proporrà all’Assemblea Regionale la loro sostituzione nella prima riunione utile, secondo le modalità del presente Regolamento.

Articolo 7 – Elezione del Collegio Regionale dei Probiviri

7.1 Il Collegio dei Probiviri si compone di tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea Regionale fra candidati aventi adeguati requisiti professionali e/o di esperienza. Possono candidarsi alla carica di Probiviro soci tesserati da almeno tre anni con Pro Loco associate all’UNPLI ininterrottamente da almeno quattro ed avente diritto di voto. 

 

7.2  La candidatura va depositata in Segreteria Regionale non meno di 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l’Assemblea elettiva unitamente al proprio curriculum, redatto in formato europeo, da cui si evincono i requisiti professionali e/o di esperienza previsti.

 

7.3 La Commissione Verifica Poteri accerta l’esistenza dei predetti requisiti e di quelli previsti all’art. 3.4 del presente regolamento entro 5 giorni dal termine di scadenza delle candidature e nei 3 giorni successivi, se sanabile, il candidato dovrà provvedere a regolarizzare la sua posizione. In mancanza la candidatura non potrà essere accolta.  Risultano eletti, quali componenti effettivi del Collegio, i primi tre (3) componenti della lista che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, mentre risultano eletti, quali componenti supplenti, il quarto ed il quinto della lista che hanno ottenuto, a seguire, il maggior numero di preferenze. Qualora due o più candidati ottengano parità di consensi risulterà eletto il candidato la cui Pro Loco ha maggiore anzianità d’iscrizione all’Unpli e, nel caso di ulteriore parità, risulterà eletto il candidato più anziano di età.

 

7.5  Nella seduta di insediamento, ordinariamente da effettuarsi dopo la proclamazione degli eletti nella stessa sede assembleare e comunque entro il termine massimo di trenta giorni, il primo degli eletti, e a parità di voti il più anziano di età, provvede alla verifica della regolare composizione del Collegio.       

 

7.6  Il Presidente viene eletto dai componenti dell’intero Collegio fra i propri componenti. Ciascun candidato deve sottoscrivere la propria dichiarazione di disponibilità a concorrere alla elezione. Tutte le votazioni devono essere effettuate a scrutinio segreto mediante schede. Ogni componente potrà esprimere una sola preferenza. L’elezione del Presidente avviene a maggioranza semplice.

 

7.7 Qualora sia necessario surrogare un componente a causa di impedimento definitivo, il Collegio si integra alla sua prima riunione con il primo dei non eletti e, in caso di parità, con il più anziano di età.         

 

7.8  Il Collegio sarà da considerare comunque integro fino a quando sarà composto da almeno 2 componenti eletti. Al superamento di 2 sostituzioni di componenti, il Collegio sarà considerato integralmente decaduto e sarà cura del Consiglio Regionale convocare l’Assemblea Regionale per la conseguente elezione.

Articolo 8 – Elezione dell’Organo di Controllo e dell’incaricato della revisione legale dei conti

8.1  L’Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea Regionale fra candidati aventi adeguati requisiti professionali e/o di esperienza. Laddove la nomina dell’Organo di controllo sia obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, almeno uno dei membri è scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 del Codice civile.

 

8.2  La candidatura va depositata in Segreteria Regionale non meno di 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l’Assemblea Regionale elettiva unitamente al proprio curriculum, redatto in formato europeo, da cui si evincono i requisiti professionali e/o di esperienza previsti.

 

8.3  La Commissione Verifica Poteri accerta l’esistenza dei già menzionati requisiti e di quelli previsti all’art. 3.4 del presente regolamento entro 5 giorni dal termine di scadenza delle candidature e nei 3 giorni successivi, se sanabile, il candidato dovrà provvedere a regolarizzare la sua posizione. In mancanza la candidatura non potrà essere accolta.

 

8.4  Risultano eletti, quali componenti effettivi del Collegio, i primi tre (3) componenti della lista      che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, mentre risultano eletti, quali componenti supplenti, il quarto ed il quinto della lista che hanno ottenuto, a seguire, il maggior numero di preferenze. Qualora due o più candidati ottengano parità di consensi risulterà eletto il candidato la cui Pro Loco ha maggiore anzianità d’iscrizione all’Unpli e, nel caso di ulteriore parità, risulterà eletto il candidato più anziano di età.

 

8.5 Nella seduta di insediamento, ordinariamente da effettuarsi dopo la proclamazione degli eletti nella stessa sede assembleare e comunque entro il termine massimo di 30 giorni, il primo degli eletti, e a parità di voti il più anziano di età, provvede alla verifica della regolare composizione del Collegio.

 

8.6  Il Presidente viene eletto dai componenti dell’intero Organo di Controllo fra i propri componenti. Ciascun candidato deve sottoscrivere la propria dichiarazione di disponibilità a concorrere alla elezione. Tutte le votazioni devono essere effettuate a scrutinio segreto mediante schede. Ogni componente potrà esprimere una sola preferenza. L’elezione del Presidente avviene a maggioranza semplice.

 

8.7 Qualora sia necessario surrogare un componente a causa di impedimento definitivo, l’Organo di Controllo si integra alla sua prima riunione con il primo dei non eletti e, in caso di parità, con il più anziano di età.

 

8.8  L’Organo di Controllo sarà da considerare comunque integro fino a quando sarà composto da almeno 2 componenti eletti. Al superamento di 2 sostituzioni di componenti, il Collegio sarà considerato integralmente decaduto e sarà cura del Consiglio Regionale convocare l’Assemblea Regionale per la conseguente elezione.

 

8.9  Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

 

8.10 L’incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all’Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell’apposito registro.

8.11 Qualora i componenti dell’Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell’apposito registro, l’Assemblea affida l’incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell’apposito registro o ad una società di revisione legale.

Articolo 9 – La Commissione Verifica Poteri

9.1 La Commissione Verifica Poteri è nominata dal Consiglio Regionale, su proposta del Presidente Regionale nella seduta di convocazione dell’Assemblea Regionale ed è composta da minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti, soci tesserati da almeno tre anni con Pro Loco associate all’UNPLI ininterrottamente da almeno quattro ed avente diritto di voto, che non abbiano presentato candidature alle cariche regionali e con il compito di:

  • Controllare le istanze di candidatura presentate per l’elezione agli organi regionali e nazionali, verificandone la regolarità procedurale e la sussistenza dei requisiti eventualmente richiesti;
  • Coordinare ed eseguire le operazioni Verifica Poteri;
  • Dichiarare la validità costitutiva dell’Assemblea comunicando all’inizio di essa il quorum raggiunto;

9.2  La Commissione è organo permanente dell’Assemblea e termina le sue funzioni alla chiusura dei lavori assembleari.

9.3 La Commissione redige sommario verbale e riferisce, in apertura di assemblea, su tutte le posizioni che ha considerato irregolari ai fini della partecipazione e del diritto di voto, nonché su tutte le contestazioni relative.

9.4  Sulla regolarità delle candidature decide entro 5 giorni dal termine di scadenza delle presentazioni delle stesse e, nei 3 giorni successivi, se sanabile, il candidato dovrà provvedere a regolarizzare la sua posizione. In mancanza la candidatura non potrà essere accolta.

9.5   La Commissione è il solo organo competente a constatare il quorum costitutivo per lo svolgimento dell’Assemblea Regionale. Le decisioni prese a maggioranza dalla Commissione Verifica Poteri sono insindacabili per lo svolgimento della stessa.

TITOLO III – INELEGGIBILITA’, INCOMPATIBILITA’ E DECADENZA

Art. 10 – Incompatibilità, ineleggibilità e cumulo di cariche.

10.1 Le cariche di dirigente Unpli Basilicata (presidente e/o consigliere regionale, presidente e/o componente dei collegi)  all’interno dell’UNPLI Basilicata, sono incompatibili con qualsiasi carica politica e amministrativa nell’ambito della Regione stessa (dirigente di partito e/o movimento politico, consigliere comunale e/o assessore comunale e/o sindaco, consigliere provinciale e/o assessore provinciale e/o Presidente della Provincia, consigliere regionale e/o assessore regionale e/o Presidente).

10.2 Sono incompatibili tra loro cariche negli organi collegiali tra parenti e affini entro il 2° grado

10.3 Non sono eleggibili a qualsiasi carica all’interno dell’UNPLI BASILICATA i soci delle Pro Loco, ai quali sono state applicate le sanzioni disciplinari previste dallo Statuto UNPLI, dallo Statuto UNPLI BASILICATA e dalle norme regolamentari.

10.4 Nell’UNPLI BASILICATA si può assumere una sola carica amministrativa per ogni sede associata.

10.5 Le presunte situazioni di incompatibilità vanno segnalate al Presidente regionale del Comitato Unpli Pro Loco Basilicata Aps e/o all’Organo relativo che contesterà gli addebiti all’interessato con almeno sette giorni di preavviso rispetto alla prima riunione utile nella quale la situazione verrà discussa in modo da poter valutare le controdeduzioni.

10.6 Ad incompatibilità accertata, l’interessato dovrà, nel tempo massimo di sette giorni, fare pervenire le determinazioni assunte per rimuovere l’incompatibilità.

10.7 Decorso inutilmente tale termine sarà automaticamente pronunciata la decadenza inappellabile dalla carica ricoperta e verranno avviate le procedure per la conseguente surroga.

Art. 11 – Decadenza o dimissioni dagli organi collegiali

11.1 In caso di decadenza o di dimissioni durante il corso del mandato, i decaduti o dimessi sono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. Se le decadenze o dimissioni raggiungono il numero di maggioranza dei componenti originariamente eletti si deve procedere a elezioni per il rinnovo dell’organo collegiale mediante Assemblea Regionale da convocarsi entro 90 giorni con le modalità previste dallo Statuto.

TITOLO IV – PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE E TRATTAZIONE DEI RICORSI AL COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI

Art. 12 – Ricorsi

12.1 I ricorsi vanno presentati esclusivamente in forma scritta a firma autografa dei soggetti di cui all’art. 15.3 dello Statuto Regionale UNPLI BASILICATA, entro il termine massimo di trenta giorni dal momento in cui il ricorrente è venuto a conoscenza del fatto che origina il ricorso.

12.2 Il ricorso deve contenere, a pena di nullità, lo specifico riferimento alla situazione dell’art.

15.3 dello Statuto Regionale UNPLI BASILICATA, cui si riferisce.

12.3 Il ricorso va trasmesso al Presidente del Collegio Regionale dei Probiviri tramite lettera raccomandata A.R. e copia dello stesso inviata per conoscenza, tramite posta elettronica, al Presidente Regionale.

12.4 Al Presidente del Collegio Regionale dei Probiviri è attribuita espressamente la facoltà di compiere un primo sommario esame per verificare l’ammissibilità del ricorso o il suo rigetto.

12.5 In caso di esito positivo dell’istruttoria il Presidente del Collegio Regionale dei Probiviri convocherà senza indugio gli altri componenti del Collegio al fine di addivenire al più presto, e comunque entro il termine di novanta giorni, alla relativa decisione.

12.6 Sia gli eventuali rigetti dei ricorsi che le decisioni relative a quelli accolti, dovranno essere notificate al ricorrente tramite raccomandata A.R. contenente le adeguate motivazioni; copia della notifica va inviata per conoscenza, tramite posta elettronica, sia al Presidente Regionale che a quello Nazionale dell’UNPLI.

12.7 Le decisioni del Collegio Regionale dei Probiviri sono inappellabili e quindi definitive.

TITOLO V – NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

Art. 13 – Rimandi

13.1 Per tutto quanto non disciplinato in maniera diversa, si fa espresso riferimento allo Statuto UNPLI, allo Statuto Regionale UNPLI BASILICATA e al Regolamento nazionale vigente

TITOLO VI – NORME FINALI

Art. 14 – Abrogazione

14.1 Con l’approvazione del presente testo vengono espressamente abrogati i regolamenti precedenti.

Art. 15 – Disposizioni transitorie

15.1 Il presente Regolamento viene emanato in attuazione di quanto previsto dall’art. 25.3 dello Statuto Regionale UNPLI BASILICATA.

15.2 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione. Con riferimento agli Organi centrali, Periferici ed ai loro componenti, le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione nel mandato successivo.

Statuto e Regolamenti “Comitato Regionale UNPLI Pro Loco Basilicata APS – Associazione di Promozione Sociale” – Approvati dal Comitato UNPLI PRO LOCO BASILICATA nella riunione del Consiglio Regionale del 18 Febbraio 2020 tenutasi a Barile (PZ) e dall’Assemblea Regionale del 28 Giugno 2020 svoltasi a Tricarico (MT).