PROTOCOLLO DI INTESA
tra
Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza di Basilicata
e
l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI) – Comitato Regionale delle Pro Loco di Basilicata

PROTOCOLLO DI INTESA
tra
Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza di Basilicata (di seguito Garante), rappresentato dal prof. Vincenzo Giuliano
e

l’UNPLI – Comitato Regionale delle Pro Loco di Basilicata (di seguito Unpli), rappresentato dall’ins. Antonio D’Elicio, in qualità di Presidente pro tempore

(UNPLI e Garante, nel seguito anche le “Parti”)

PREMESSO CHE

l’UNPLI

a) svolge l’attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell’ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionata;
b) promuove in ogni forma e con ogni mezzo la conoscenza, la tutela, la valorizzazione, la fruizione in termini di conservazione delle realtà e delle potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, artistiche, storiche, sociali del territorio in cui opera e della comunità che su di esso risiede, onde promuovere la crescita sociale;
c) promuove attività di educazione e di formazione;
d) organizza manifestazioni in genere e, in particolare, convegni, incontri, fiere, escursioni, il tutto finalizzato alla promozione della comunità e del suo sviluppo sociale, incentivando la consapevolezza a partecipare alla vita collettiva;
e) opera per la diffusione dell’educazione ambientale e per la formazione di una specifica sensibilità, con particolare riferimento alle realtà locali; tali azioni saranno rivolte specialmente ai giovani in collaborazione anche con le istituzioni scolastiche;
f) sensibilizza la collettività verso lo sviluppo e la crescita dell’attività turistica, rivolta sia all’ambito locale che alle realtà esterne, soprattutto in termini di qualità, attivandosi anche per l’istituzione di Uffici Informazioni e Accoglienza Turistica;

IL GARANTE PER L’INFANZIA

a) promuove la diffusione di una cultura finalizzata al riconoscimento delle bambine, dei bambini e degli adolescenti come soggetti titolari di diritti, anche in collaborazione con la Consulta regionale di protezione e pubblica tutela dei minori e con il Comitato Italiano per l’UNICEF, con gli Enti Locali, le scuole, le associazioni di volontariato, gli ordini professionali e gli stessi minori di età;
b) promuove iniziative a favore dei bambini ospedalizzati e delle loro famiglie, vigila sulla attività delle strutture sanitarie e socio assistenziali;
c) svolge attività di vigilanza, anche attraverso indagini e ispezioni, sull’assistenza prestata ai minori accolti in strutture residenziali e, comunque, in ambienti esterni alla propria famiglia;
d) verifica gli interventi volti all’accoglienza ed all’inserimento dei minori stranieri anche non accompagnati;
e) accoglie le segnalazioni in ordine a casi di violazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni di volontariato ed enti;
f) promuove iniziative di ascolto e di informazione destinate all’infanzia e all’adolescenza anche attraverso la istituzione e la gestione di un’apposita linea telefonica gratuita, al fine di raccogliere le denunce di violazione dei diritti e fornire informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio dei diritti delle persone minori di età;
g) favorisce la mediazione nelle situazioni di conflitto che coinvolgono direttamente o indirettamente bambine, bambini e adolescenti svolgendo attività di ascolto, conciliazione e persuasione nei confronti dei soggetti privati ed istituzionali;
h) vigila in collaborazione con il CO.RE.COM. (Comitato Regionale per le Comunicazioni) sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione audiovisiva e telematica e della stampa sotto il profilo della percezione e della rappresentazione infantile, allo scopo di segnalare all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e agli organi competenti eventuali trasgressioni;
i) promuove corsi di formazione di persone idonee ad assumere funzioni di rappresentante dei minori e svolge attività di consulenza nei confronti di tutori e curatori;
j) promuove forme di partecipazione delle bambine, dei bambini e degli adolescenti alla vita delle comunità locali e di coinvolgimento in ordine alle decisioni che li riguardano ed, in particolare, rispetto alla progettazione di spazi e di interventi a loro favore; sollecita la piena attuazione della Legge Regionale 16 febbraio 2005, n.10 “Interventi per la promozione di diritti ed opportunità per l’infanzia e l’adolescenza e per lo sviluppo di progetti per città dei bambini e delle bambine”;
k) esprime, su richiesta dei competenti organi, pareri, proposte e rilievi su progetti di legge, regolamenti ed atti amministrativi in ordine all’impatto sull’infanzia ed adolescenza;
l) promuove studi e ricerche, anche in collaborazione con il Comitato Italiano per l’Unicef, sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza, avvalendosi a tal fine del Centro Nazionale e Regionale di documentazione e analisi sull’infanzia e l’adolescenza e degli Organismi pubblici di ricerca statistica, economica, sociale;
m) collabora con l’Osservatorio regionale per il disagio minorile, di cui all’articolo 4 della Legge Regionale 2 gennaio 2003, n.1 alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza.

CONSIDERATO CHE

l’UNPLI e il Garante ritengono opportuno con specifico riferimento alle esigenze regionali:

• promuovere e valorizzare, nell’ambito del territorio regionale, le buone pratiche per far maturare nei giovani la consapevolezza dell’appartenenza alla propria comunità, che affonda le radici nella storia, che ha sviluppato una propria cultura nel rapporto con il proprio territorio.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
(Oggetto)

L’UNPLI, tramite le Pro Loco organizzatrici, e il Garante, concordano:

1. di promuovere azioni preventive e informative, in occasione di iniziative e manifestazioni finalizzate alla pubblicizzazione, alla valorizzazione e alla vendita di prodotti locali e non, come il vino e la birra, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica a fare uso moderato di bevande, che contengono una buona percentuale di alcool per far riflettere, soprattutto i minori, sui danni alla salute e alla società provocati dall’assunzione incontrollata di bevande alcoliche;
2. di sollecitare e incoraggiare i giovani alla lettura di buoni libri, attraverso l’attivazione di apposite biblioteche di strada coinvolgendo le biblioteche comunali, le librerie locali e non;
3. di rafforzare il senso dell’appartenenza alla propria comunità preservando tradizioni e valori caratteristici della società contadina, quali: famiglia, solidarietà, legalità progettualità, inclusione per combattere il pericolo dello sradicamento e della dispersione delle risorse umane.

Art. 2
(Durata e Recesso)
Il presente Protocollo d’Intesa ha durata pari a tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e potrà essere prorogato previo accordo scritto tra le Parti che dovrà intervenire prima della scadenza.
Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso scritto all’altra Parte di almeno trenta giorni.
Nel caso di scadenza o di recesso, gli impegni assunti nell’ambito degli Accordi di collaborazione dovranno essere portati a compimento, salvo diverso accordo tra le Parti e i Soggetti, di volta in volta, interessati.

Art. 3
(Trattamento dei dati)
Le Parti nonché gli eventuali altri Soggetti firmatari si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003.

Art. 4
(Modifiche ed integrazioni)
Le Parti potranno apportare per iscritto eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Protocollo che si rendessero necessarie per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

Art.5
(Risoluzione)
Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l’estinzione degli obblighi oggetto del presente Protocollo d’Intesa, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti ovvero degli eventuali altri Soggetti firmatari, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Nova Siri Scalo (MT), 28 giugno 2015

Il Garante regionale dell’Infanzia e dell’adolescenza Per l’ UNPLI Basilicata
prof. Vincenzo Giuliano il Presidente
ins. Antonio D’Elicio