LR 34Circoli UNPLI 
 
 
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Legge Regionale 34/1996 
 
 
 
 
 
 
La  L. R. 34/96 recante il titolo " Nuovo ordinamento turistico regionale" è stata pubblicata sul B. U. della Regione Basilicata n° 38 del 02/08/96. 
 
Dopo diversi anni  dalla sua applicazione, a seguito delle esperienze maturate, delle lamentele e dei suggerimenti riscontrati e con l’entrata in vigore di leggi nazionali specifiche, l'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia(UNPLI) - Comitato Regionale di Basilicata intende suggerire alcune modifiche con l'intento di : 
 
1) Valorizzare il ruolo dell’UNPLI come organismo di rappresentanza delle Pro Loco (artt. 26,27); 
2) modificare le modalità di tenuta e aggiornamento dell’Albo Regionale delle Pro Loco al fine di un efficace aggiornamento dello stesso (artt. 23,26); 
3) modificare le modalità di erogazione e di rendicontazione finale dei contributi dell’APT per meglio sostenere l’impegno delle Associazioni Pro Loco nella promozione del turismo (artt. 7, 8). 
 
Nota 
Le proposte di modifica sono state discusse in diverse assemblee passate e recenti delle Pro Loco lucane associate ed elaborate nell’ultima riunione del 21 marzo 2004 di Paterno del Comitato UNPLI di Basilicata. 
Per le stesse si sono consultate, principalmente le seguenti leggi e deliberazioni regionali scorse e recentissime:  
VENETO — L. R. 45/88 
SARDEGNA — Decreto Ass. Tur. 490/88 
PUGLIA — L. R. 27/90 
CALABRIA — L. R. 5/95 
UMBRIA — L. R. 20/96 e Regolamento per la disciplina delle Associazioni Turistiche Pro Loco 
PIEMONTE — L. R. 4/2000 
PIEMONTE — L. R. 26/2000 
TOSCANA — L. R. 32/2002 
BASILICATA — Deliberazione G.R. 459 del 17 marzo 2003. 
 
Sono state approfondite le seguenti leggi nazionali: 
 
A - Legge 7 dicembre 2000 n°383 attraverso la quale l’UNPLI nazionale, i suoi Comitati regionali e provinciali e le Pro Loco socie, adeguando i loro statuti alla stessa, possono essere iscritti nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale e avere questi vantaggi: 
 
1) accesso a nuove forme di finanziamento (art. 4 );  
2) ossibilità di ricevere donazioni o eredità senza il bisogno di possesso della personalità giuridica ( art. 5 );  
3) rivalsa dei creditori sul patrimonio sociale, e solo in via sussidiaria sul Presidente e sui Consiglieri ( art. 6 );  
4) possibilità di assunzione dei soci o di committenza agli stessi di prestazioni professionali ( art. 18 );  
5) possibilità di usufruire della flessibilità  oraria ( art. 19 );  
6) equiparazione ai fini fiscali delle prestazioni rese ai soci e di quelle ai rispettivi familiari conviventi ( art. 20 );  
7) disciplina particolare per attività di intrattenimento per i soci ( art. 21 );  
8) deducibilità  fiscale fino a 2.065,83 euro annui dei contributi erogati da persone fisiche (art. 22);     
9) deducibilità fiscale fino a 1.549,37 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato (art. 22 );  
10) facoltà riconosciuta ai Comuni di applicare riduzioni  sui tributi comunali ( NU, ICI, pubblicità, addizionali, ecc.) (art. 23);  
11) accesso a crediti agevolati e privilegio nei confronti dei beni immobili dei debitori ( art. 24 );  
12) accesso gratuito alla trasmissione di messaggi di utilità sociale (art. 25);  
13) diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 26);  
14) possibilità di promozione di azioni giurisdizionali e di interventi in giudizi civili, penali, amministrativi, nell’interesse dell’Associazione e per le finalità statutarie (art. 27);  
15) accesso favorito ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo (art. 29);  
16) possibilità di stipulare convenzioni con Stato, Regioni, Province, Comuni ed altri Enti locali (art. 30);  
17) utilizzazione temporanea di strutture pubbliche a titolo gratuito (art. 31);  
18) ottenimento di licenze temporanee per la somministrazione di alimenti e bevande in deroga (art. 31 );  
19) esercizio di attività turistiche per i propri associati (art. 31);  
20) comodato gratuito di beni mobili e immobili dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni (art. 32);  
21) finanziamenti agevolati per la costruzione, recupero, restauro, adattamento, adeguamento e straordinaria manutenzione di strutture o di edifici da utilizzare per lo svolgimento delle attività istituzionali (art. 32);  
22) derogabilità della destinazione urbanistica (art. 32). 
 
B — Legge 29 marzo n° 135.