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AVVISO – LE PRO LOCO NON SONO TENUTE ALL’EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA – NOTA DI FISCAL FOCUS

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Le Pro Loco non sono tenute all’emissione della fattura elettronica

Autore: Redazione Fiscal Focus

Le associazione Pro loco non sono tenute a emettere le fatture in formato elettronico se nel periodo d’imposta precedente non hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a euro 65.000

Con una FAQ pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate , l’11 gennaio 2019, è stato chiarito che anche le Pro  Loco, se hanno i requisiti previsti dalla normativa vigente, non devono emettere la fattura elettronica.
Va ricordato , infatti, che dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo fatture elettroniche.

L’obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).

Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

I soggetti esonerati dall’obbligo di fattura elettronica
Sono esonerati dall’obbligo della fattura elettronica i soggetti IVA con ridotto volume d’affari e più precisamente

  • quelli che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011;
  • quelli che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, come “ampliato” in termini di volume d’affari, dalla legge di Bilancio 2019.

Il Decreto Fiscale 2019, veicolato nel decreto legge 119/2018, collegato alla Manovra di Bilancio 2019, ha introdotto una ulteriore previsione di esonero dall’obbligo in parola: sono stati compresi fra i soggetti esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica di cui al richiamato comma 3, dell’art. 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015, le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato ai sensi degli articoli 1 e 2, della legge n. 398 del 1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi non superiori a 65 mila euro nell’esercizio di attività commerciali, se assicurano che la fattura venga emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta.

Il citato Decreto Fiscale 2019, ha introdotto con l’art. 10-bis, l’esonero, per il solo periodo di imposta 2019, dall’obbligo della fatturazione elettronica, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Le motivazioni della proroga sono da ricercare nel fatto che il Garante della Privacy è intervenuto a segnalare le gravi criticità sul fronte della protezione dei dati; il legislatore, sulla base di tale richiamo, ha optato per uno “spostamento” di un anno dell’introduzione della fatturazione elettronica, in attesa di adottare misure che siano finalizzate a tutelare quelle informazioni relative allo stato di salute dei soggetti interessati.

I soggetti interessati dalla proroga introdotta dal D.L. 119/2018, sono le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, che inviano annualmente la comunicazione al Sistema tessera sanitaria.

Essi sono tenuti ad inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate dal 2015, con alcune esclusioni, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi. Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati, sono rese disponibili sul sito internet del Sistema tessera sanitaria.

Successivamente la Legge di Bilancio 2019, veicolata nella legge n. 145/2018, è intervenuta sull’articolo 10-bis sopra citato, “sostituendolo e prevedendo al comma 53, oltre alla conferma con modifiche che per il periodo d’imposta 2019 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini dell’elaborazione della Dichiarazione dei Redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria, che i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche Amministrazioni per due finalità esclusive: 

  • garantire l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale;
  • in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa pubblica e privata complessiva”.

Esentate anche le pro loco
A seguito di alcune perplessità emerse tra gli operatori del settore , l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’11 gennaio scorso, una FAQ all’interno dell’area dedicata alla fattura elettronica, con la quale ha chiarito che le associazione pro-loco non sono tenute a emettere le fatture in formato elettronico.

L’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018 prevede, infatti, l’esonero dalla fatturazione elettronica per “i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta”. La disposizione sopra richiamata si applica anche alle associazioni pro loco, in forza dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 417 del 1991, che prevede che “alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398”.

RISPOSTA UFFICIALE DELL’AGENZIA DELL’ENTRATE